Art. 1 – Natura e sede dell’Associazione
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, l’associazione culturale “Arkekairos – ETS”, da ora in avanti denominata “Associazione”. L’Associazione ha sede in Roma (RM), Via Orvieto 25. L’acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts).
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario che si ispira ai principi della solidarietà, legalità, trasparenza e democrazia. La durata dell’Associazione è illimitata.
Il trasferimento della sede legale (o sociale) all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Ai sensi del Codice del Terzo settore (d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), a seguito dell’iscrizione al Runts l’Associazione integra automaticamente nella propria denominazione l’acronimo “- ETS”.
Art. 2 – Finalità
L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
L’Associazione, in linea con lo spirito dell’Articolo 9 della Costituzione Italiana e della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale – presentata nel 2005 a Faro e ratificata in via definitiva dall’Italia nel 2020 – persegue le seguenti finalità:
- Riconoscere e promuovere la conoscenza, la tutela, la trasmissione del patrimonio culturale europeo, inteso come insieme dei beni materiali e immateriali ereditati dal passato che riveste un interesse valoriale in continua evoluzione condiviso da tutta la comunità, a beneficio delle generazioni future;
- Sviluppare la partecipazione democratica al patrimonio culturale, attraverso linee di azione volte a promuovere l’impegno attivo dei cittadini, la progettazione di soluzioni condivise e il dialogo tra istituzioni e cittadini per il patrimonio culturale europeo, inteso come risorsa per il futuro;
- Sostenere il valore del patrimonio culturale nell’affrontare le sfide della società contemporanea, attraverso azioni rivolte a comprendere il legame tra patrimonio culturale e lo sviluppo di una società pacifica, sostenibile, inclusiva e rispettosa dei diritti umani, con particolare attenzione all’istruzione e alla formazione professionale.
Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale richiamate nell’Art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore (d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), aventi ad oggetto:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale d di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, realizzare:
a) progetti, percorsi, lezioni e laboratori formativo-educativi per tutte le scuole di ogni ordine e grado a livello nazionale e internazionale;
b) tirocini curricolari universitari e percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro);
c) lezioni, conferenze, convegni, seminari, tavoli di confronto (anche in digitale) in collaborazione con gli enti pubblici e privati;
d) attività di progettazione culturale inerenti alla fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, la rigenerazione urbana, la funzionalizzazione di aree ed edifici abbandonati o in disuso, lo sviluppo sostenibile per politiche culturali urbane e territoriali, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la realizzazione di distretti culturali e musei diffusi e, infine, lo sviluppo della società digitale, a livello nazionale ed internazionale;
e) promozione e diffusione di guide, riviste, giornali, monografie e prodotti multimediali e pubblicazione in proprio di contenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali attraverso supporti cartacei ed informatici;
f) gestione di attività culturali all’interno di locali e spazi a fini ricreativi per soci e affiliati; curatela di spazi letterari e biblioteca; progettare, realizzare e allestire esposizioni e predisporre didascalie e apparati didattici; realizzazione di eventi, rassegne e spettacoli in genere;
h) viaggi di studio, walking tour, percorsi culturali ed enogastronomici per il mondo antico;
i) collaborazioni, su richiesta e senza interferenza nelle reciproche autonomie ed indipendenze, anche sotto forma di convenzione, con le associazioni di volontariato, le fondazioni, le cooperative, i professionisti, sia in forma individuale che associativa, i comitati, i movimenti di valorizzazione del territorio, mettendo a disposizione la propria professionalità nel settore dei beni culturali.
j) attività di gestione di siti, parchi archeologici e musei; progettazione di servizi educativi, didattici e formativi presso gli stessi. Attività di studio, ricerca e innovazione tecnologica.
L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. A titolo esemplificativo:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
- somministrazione di bevande e pasti.
L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Le attività previste nel presente articolo potranno essere realizzate in collaborazione e co-progettazione con le istituzioni pubbliche e private preposte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e i centri di ricerca, gli istituti e i luoghi di cultura, italiani e stranieri.
Art. 3 – Soci
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, che dimostrano interesse volontario nel voler partecipare e sostenere le iniziative proprie dell’Associazione con spirito di fattiva collaborazione.
L’Associazione è composta da soci fondatori, ordinari e onorari:
- i soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione ed il presente Statuto;
- i soci ordinari sono coloro che volontariamente partecipano all’attività, al fine di raggiungere gli scopi preposti dall’Associazione;
- i soci onorari sono coloro che hanno fornito un particolare contributo e sostegno con concrete opere e servizi resi a favore dell’Associazione. Essi sono nominati, previa valutazione di merito da parte del Consiglio Direttivo e non possono superare il 35% dei soci ordinari.
Art. 4 – Acquisizione della qualità di socio
Acquista la qualità di socio ordinario o di socio onorario dell’Associazione colui che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e non annoverando alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 6, ne fa domanda approvata dal Consiglio Direttivo.
L’iscrizione decorre dalla data della domanda, previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, oppure, in casi eccezionali, durante le Assemblee ordinarie e straordinarie. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 5 – Diritti e Doveri del socio
Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale, in altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo o da remoto entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire tramite un incontro dal vivo o in virtuale, tra uno dei prova del Consiglio Direttivo, il Segretario e l’associato.
Il socio ha il dovere di: versare all’Associazione la quota annuale associativa entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo; rispettare il contenuto dello Statuto e dei principi ispiratori dell’Associazione; partecipare alle attività dell’Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale; mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, non leda l’onorabilità e il prestigio dell’Associazione, degli organi sociali e sia rispettoso verso gli altri soci; informare l’associazione di qualsiasi fatto, concernente la propria persona, che possa influire sul rapporto associativo.
La mancata osservanza dei doveri comporta l’avvio di un procedimento di espulsione dall’Associazione per grave violazione dello Statuto.
Art. 6 – Cessazione della qualità di socio
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.
Il socio non in regola con il versamento della quota annuale per causa di forza maggiore o per altro giustificato motivo, ha facoltà di essere riammesso, entro l’anno, dopo il relativo pagamento. Il tardivo pagamento oltre la fine dell’anno di competenza è considerato come nuova iscrizione.
Art. 7- Assemblea
Essa è composta dai soci fondatori, ordinari e onorari e rappresenta un momento di confronto ed analisi delle attività inserite all’ordine del giorno che hanno come obiettivi gli scopi sociali dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato mediante una delega. Ogni associato non può ricevere più di due (2) deleghe.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L’assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di dieniego di adesione e di esclusione dall’associazione ;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
h) elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed un consigliere dell’Associazione;
L’assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
I soci vengono convocati e informati opportunamente dal Consiglio Direttivo tramite e-mail o messaggistica istantanea. In caso di dimissioni di un consigliere l’Assemblea provvederà nella prima Assemblea utile ad eleggere un sostituto.
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.
In caso di assenza del Presidente, spetta al Vicepresidente il compito di presiedere all’assemblea dei soci.
Per l’assemblea straordinaria e ordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) Consiglieri eletti ogni quattro anni dall’Assemblea e sono rieleggibili. Esso si compone di:
Presidente;
Vicepresidente;
Segretario;
Tesoriere;
e tre (3) Consiglieri.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera, email contenente l’ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha la funzione di:
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
- proporre gli O.D.G. che verranno votati a maggioranza dei presenti dell’Assemblea;
- designa eventuali collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente dura in carica un anno con possibilità di rielezione ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, firmando tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Inoltre ha la facoltà di aprire e chiudere conti bancari e postali e procedere agli incassi.
La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente.
Art. 10 – Il Segretario
Il Segretario dura in carico un anno con possibilità di rielezione ed ha il compito di curare la tenuta dei verbali di riunione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Cura la tenuta del registro degli associati e di altri registri previsti dalle norme e disposizioni regolamentari. Inoltre il Segretario ha potere di firma e di rappresentanza legale, nonché la piena responsabilità amministrativa dell’Associazione.
In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Consiglio Direttivo nominerà un sostituto provvisorio nominato dai membri del Direttivo. Inoltre il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende, diffonde e attua i servizi amministrativi ai soci.
Art. 11 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato con cadenza annuale con possibilità di rielezione ed è responsabile del patrimonio dell’Associazione, del quale gestisce le entrate e le uscite. Assicura la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione fiscale conferme alle prescrizioni di legge ed al regolamento dell’Associazione. Inoltre ha il compito di elaborare la bozza del bilancio preventivo e consultivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all’Assemblea generale dei soci.
Il rendiconto sottoposto all’Assemblea deve essere redatto annualmente ed anche devono essere relazionate al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze da parte degli associati. L’attività del Tesoriere si svolge in sinergia con il commercialista preposto dall’Associazione.
Art. 12 – Organo di controllo e revisione
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Art. 13 – Il Patrimonio e disposizioni relative allo scioglimento dell’Associazione
L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, quote integrative finalizzate ad attività specifiche, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri prova degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe, secondo quanto previsto dalla legge vigente.
Art. 14 – Bilancio sociale e di esercizio
Entro il 15 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all’Assemblea degli associati entro il 31 Marzo per la definitiva approvazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea entro il 15 Marzo per la definitiva approvazione.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.d.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.